GENTILISSIMI SOCI ENS SI ALLEGA, PER VOSTRA OPPORTUNA CONOSCENZA, L'ELENCO DELLE AZIENDE CON SCOPERTURE OBBLIGATE ALLE ASSUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE 68/99, IN MODO TALE CHE CHI E' ALLA RICERCA ATTIVA DI UNA POSIZIONE LAVORATIVA POSSA INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA. NELLE GIORNATE DI APERTURA, L'UFFICIO SEGRETERIA DELL'ENS VI FORNIRA' SOSTEGNO.

Il Commissario Straordinario

Dott. Summo Riccardo

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Che cosa è il collocamento mirato?

Si intende il complesso degli strumenti tecnici e di supporto per valutare le capacità lavorative dei disabili e realizzare il loro inserimento nel posto adatto, attraverso processi formativi e percorsi personalizzati per valorizzare le attitudini e le capacità residue (l. n. 68/1999).

I Centri operano in base al principio di un collocamento del disabile che rispetti le potenzialità lavorative del lavoratore senza penalizzare le aspettative dell'azienda che assume.

Soggetti beneficiari

-      persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46%;

-      persone invalide del lavoro con un grado di invalidità pari o superiore  al 34%;

-      persone non vedenti o sordomute;

-      persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

Sono confermate le norme sui centralinisti e massaggiatori e fisioterapisti non vedenti.

I disabili disoccupati devono iscriversi, presso i Centri per l’Impiego competenti, nell’apposito elenco, previa visita effettuata da una Commissione medica (art. 4, l. n. 104/1992).

Soggetti obbligati

L'obbligo di assunzione degli appartenenti alle categorie protette grava sulle aziende private e pubbliche  secondo le seguenti percentuali:

-      Aziende da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile;

-      Aziende da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;

-      Aziende oltre i 50 dipendenti: 7% di lavoratori disabili alle dipendenze.

Sono previsti alcuni casi di sospensione dell'obbligo (p.es., aziende con personale in mobilità) e di esonero (p.es., aziende che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre limitatamente al personale viaggiante o navigante).

Il prospetto informativo

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le aziende obbligate devono inviare al Centro per l’Impiego competente una dichiarazione contenente:

  1. il numero complessivo dei lavoratori dipendenti in forza presso l’azienda alla data del 31 dicembre di ogni anno;
  2. il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
  3. i posti di lavoro e le mansioni disponibili per il lavoro dei disabili.

Il prospetto informativo vale anche come richiesta di avviamento numerico per la copertura della quota di riserva.

Per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 unità, il prospetto informativo deve essere presentato entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione.

Modalità di assunzione

-      generalmente richiesta numerica.

-      richiesta nominativa per:

-      le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti;

-      il 50% delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

-      il 60% delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

-      stipula di convenzioni.

Convenzioni

Il datore di lavoro può stipulare convenzioni con gli uffici competenti, con le cooperative sociali o con disabili liberi professionisti.

Le convenzioni possono prevedere agevolazioni economiche, nonché facilitazioni consistenti in:

-      facoltà della scelta nominativa;

-      svolgimento di tirocini;

-      assunzione con contratto di lavoro a termine;

-      svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo;

-      possibilità di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.

Le convenzioni possono essere stipulate anche con datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della l. n. 68/1999.

Sanzioni

Per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi sono previste apposite sanzioni amministrative.

Analoghe sanzioni sono previste nel caso di omesso invio del prospetto informativo.

Nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, inoltre, si applicano ai responsabili delle inadempienze le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul lavoro pubblico.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

l. n. 68/1999